Il testo della riforma approvata dal Consiglio dei Ministri (16.12.2022) è stato trasmesso alla Camera dei Deputati (09.01.2023) per i pareri delle commissioni. Si va verso lo snellimento delle procedure: meno fasi progettuali, potenziamento del silenzio-assenso, adeguamento automatico dei prezzi che vada a pari passo con le variazioni di mercato.
Il nuovo codice:
- è suddiviso in 5 libri e 229 articoli,
- prevede 2 livelli di progettazione.
Vengono confermati anche dallo schema definitivo del 7 dicembre i soli 2 livelli di progettazione:
- progetto di fattibilità tecnica ed economica,
- progetto esecutivo.
Si registra l’addio al progetto definitivo.
Il RUP cambia nome:
Un’altra novità confermata dallo schema definitivo del nuovo codice appalti è che il RUP cambia nome: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto.
BIM e appalti pubblici:
L’art. 43 tratta la questione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni. Prevede che a partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti adottino “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore … di euro”. Lo schema non riporta espressamente il valore soglia a partire da cui sarà obbligatorio utilizzare il BIM: la relazione allegata (che puoi scaricare in fondo all’articolo insieme al dossier completo) riporta la soglia pari a un milione di euro.
La previsione, dunque, sostituirà le tempistiche attualmente stabilite dall’art. 6 del d.m. n. 312/2021, il quale reca il riferimento, secondo una logica di gradualità, alla data del 1° gennaio 2023 (per le opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici vigente) ed alla data del 1° gennaio 2025 (per le opere di nuova costruzione, e interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro).
Le stazioni appaltanti possono comunque adottare il BIM prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale.
Come già nel precedente codice, viene ribadita la necessità di utilizzo di formati aperti e non proprietari per non limitare la concorrenza tra gli operatori.