COME SI OTTIENE L’ATTESTAZIONE SOA
Le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto ed eseguire lavori pubblici per importi superiori ad euro 150.000, sono obbligate a possedere l’Attestazione SOA.
Per ottenere la qualificazione nelle classifiche pari o superiori alla III le imprese devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale.
La durata dell’attestazione è di anni 5, con verifica triennale di mantenimento dei requisiti.
La SOA in sede di istruttoria di qualificazione è tenuta a verificare la veridicità e la sostanza di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti prodotti dall’impresa prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente.
Requisiti per ottenere l’attestazione SOA
I requisiti che l’impresa deve possedere per ottenere l’Attestazione SOA sono i seguenti:
DI ORDINE GENERALE
Sono i requisiti previsti dagli articoli 38, c. 1, e 39, c. 1 e 2, del D.Lgs.163/2006 (Codice degli appalti), in sintesi:
- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).
- Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).
- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).
- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.
- Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
DI ORDINE SPECIALE : capacità economica, attrezzature e personale
- Idonee referenze bancarie.
- Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.
- Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).
- Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio). L’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.
- Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”.
DI ORDINE SPECIALE: capacità tecnica e direttore tecnico
- Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma. Il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
- Esecuzioni di lavori nelle singole categorie richieste di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta.
- Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.